Art. 5 · Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia

Art. 5

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Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia

In vigore dal 26 giu 2012
1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all', comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale. 2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell', comma 1, e dell'allegato E, la commissione si attiene ai seguenti criteri: a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D; d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell', comma 1, e dell'allegato E, la commissione si attiene ai seguenti parametri: a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all', comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio; b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo. 4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale: a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di cui all' e agli allegati A e B; b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica; g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all', comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.
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