Art. 4 · Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia

Art. 4

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Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia

In vigore dal 26 giu 2012
1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all', comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale. 2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell', comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri: a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D; d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell', comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene ai seguenti parametri: a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all', comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio; b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo. 4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale: a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all' e agli allegati A e B; b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore; h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica; i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all', comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.
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