Capo II
Art. 7
7 / 9Consultazione delle elaborazioni statistiche e dei dati statistici
In vigore dal 28 lug 2012
1. Hanno diritto di consultare le elaborazioni statistiche disponibili:
a) i magistrati ordinari ed onorari, limitatamente ai procedimenti di loro competenza o nei quali hanno svolto le funzioni o emesso atti e provvedimenti;
b) il dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario, ovvero, in caso di sua mancanza, il responsabile dell'ufficio, limitatamente ai dati relativi alle attività svolte dal personale amministrativo dell'ufficio;
c) i magistrati con funzioni direttive e semidirettive, per i procedimenti di cui alla lettera a) ed i dati di cui alla lettera b), limitatamente ai procedimenti di competenza dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro che dirigono o coordinano;
d) il Presidente della Corte di appello per gli uffici giudicanti del distretto;
e) il Procuratore generale presso la corte di appello, per i procedimenti di cui alla lettera a), per gli uffici requirenti del distretto;
f) il Procuratore nazionale antimafia, per i procedimenti di cui alla lettera a), per le direzioni distrettuali antimafia di tutti i distretti;
g) il Presidente della Corte di cassazione per i procedimenti di cui alla lettera a), per gli uffici giudicanti di tutti i distretti;
h) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i procedimenti di cui alla lettera a), per gli uffici requirenti di tutti i distretti;
i) l'Ispettorato generale per i procedimenti di cui alla lettera a) ed i dati di cui alla lettera b), limitatamente ai procedimenti di competenza del magistrato, dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro oggetto di ispezione o di accertamento a fini disciplinari;
l) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e la direzione generale dei magistrati, per i procedimenti di cui alla lettera a), limitatamente ai procedimenti di competenza del magistrato, dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro oggetto di ispezione o di accertamento a fini disciplinari;
m) il Consiglio giudiziario per i procedimenti di cui alla lettera a), relativamente ai magistrati e agli uffici giudicanti e requirenti del distretto;
n) il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per i procedimenti di cui alla lettera a), relativamente ai magistrati e agli uffici giudicanti e requirenti della medesima corte;
o) il Consiglio superiore della magistratura per i procedimenti di cui alla lettera a) relativamente ai magistrati e a tutti gli uffici giudiziari.
2. Il responsabile del sistema statistico ha accesso a tutti i dati statistici, ad eccezione di quelli ai quali la legge vieta l'accesso per ragioni di particolare riservatezza.
3. La consultazione di cui al comma 1 è effettuata, di regola, senza accesso diretto e con modalità tali da non pregiudicare la funzionalità del sistema, tenuto conto delle risorse tecniche, organizzative e finanziarie disponibili. A tale scopo il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, con le specifiche tecniche previste dall', stabilisce le modalità operative per la consultazione delle elaborazioni statistiche disponibili. Nei casi in cui l'accesso diretto è autorizzato dal responsabile del sistema statistico, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ne stabilisce le modalità tecniche con le specifiche tecniche di cui all'.
Storico versioni
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