Capo II
Art. 5
5 / 9Raccolta, estrazione ed elaborazione dei dati
In vigore dal 28 lug 2012
1. La raccolta e l'estrazione dei dati di cui all' è effettuata attraverso i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che gestiscono le attività giurisdizionali ed amministrative.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all', le modalità operative di estrazione e raccolta dei dati statistici.
3. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 1, la raccolta viene effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico.
4. Le modalità operative di cui al comma 2 assicurano che i dati personali delle parti private siano resi anonimi, mediante procedure automatizzate, contestualmente alla loro raccolta. Qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere gli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del sistema statistico può raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari agli obiettivi stabiliti nel programma statistico nazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
5. È sempre consentita la raccolta ed estrazione dei dati e delle informazioni concernenti:
a) la classe di età delle persone fisiche;
b) la nazionalità delle persone fisiche;
c) la residenza, il domicilio e la dimora delle persone fisiche;
d) la natura, tipologia, sede, stabilimento e domicilio delle persone giuridiche;
e) la natura e la tipologia della controversia e del procedimento;
f) la natura del reato e dell'illecito;
g) la tipologia del reato e dell'illecito;
h) la rubrica del reato e dell'illecito;
i) il luogo e il periodo di consumazione del reato e dell'illecito;
l) i dati identificativi del magistrato assegnatario del procedimento e di colui che ha emesso l'atto e il provvedimento, anche non definitorio;
m) i dati identificativi del personale che ha trattato il procedimento, effettuando registrazioni ed annotazioni sul sistema informatico;
n) la tipologia dell'atto e del provvedimento, anche non definitorio, adottato;
o) la modalità di definizione del procedimento, i dati amministrativi e contabili.
6. I dati e le informazioni di cui al comma 5, lettere c) ed h), possono essere acquisiti solo successivamente all'emissione del provvedimento di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale, a norma degli articoli 405, 408 e 411 del codice di procedura penale.
Con le modalità operative di cui al comma 2 vengono specificati, altresì, i tipi e le classi dei dati di cui al comma 5.
7. I dati statistici sono oggetto di elaborazione ed aggregazione per classi omogenee, definite dal responsabile del sistema statistico.
Storico versioni
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