Art. 8
8 / 9Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
In vigore dal 5 lug 2012
1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all', i candidati sono sottoposti, ai sensi del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. È facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonché da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È in facoltà dell'amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
7. Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione dalla graduatoria.
Storico versioni
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