Art. 6
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In vigore dal 5 lug 2012
1. I titoli ammessi alla valutazione, a parità di punteggio, sono, in ordine di preferenza:
a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura;
b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria o architettura;
c) altra laurea magistrale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo.
2. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
La commissione, prima dello svolgimento delle prove scritte, determina i criteri per la valutazione dei titoli di cui al comma 1.
I titoli sono valutati esclusivamente per i candidati che abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame.
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