Art. 5 · Commissione esaminatrice

Art. 5

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Commissione esaminatrice

In vigore dal 5 lug 2012
1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all', è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si applicano le disposizioni di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi. 4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
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