Art. 4 · Prove di esame

Art. 4

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Prove di esame

In vigore dal 5 lug 2012
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. 2. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su un argomento di scienza e/o tecnica delle costruzioni. La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie: a) elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione; b) ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici; c) macchine e meccanica applicata alle macchine; d) idraulica e costruzioni idrauliche; e) costruzioni civili e industriali; f) fisica nucleare e impianti nucleari. 3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali vertono le prove stesse. 4. Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie: a) fisica tecnica; b) chimica; c) meccanica; d) elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; e) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario; f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso; g) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; h) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa. 7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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