Art. 3
3 / 9Prova preselettiva
In vigore dal 5 lug 2012
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell', comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, introdotto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Storico versioni
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