Art. 7
7 / 8Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di consulenza finanziaria per conto della società
In vigore dal 13 giu 2012
1. I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.
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