Art. 5 · Requisiti di onorabilità e indipendenza dei soci

Art. 5

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Requisiti di onorabilità e indipendenza dei soci

In vigore dal 13 giu 2012
1. I soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206 del 2008. 2. Non possono essere soci della società di consulenza finanziaria i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. 3. Le società di consulenza finanziaria informano l'organismo secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.
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