Art. 3
3 / 8Requisiti di indipendenza
In vigore dal 13 giu 2012
1. Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
2. Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente è parte la società stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le società di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.
4. Le società iscritte informano l'organismo, secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.
Storico versioni
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