Art. 2
2 / 8Contenuto dell'attività e denominazione
In vigore dal 13 giu 2012
1. Le società di consulenza finanziaria svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilità determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole "società di consulenza finanziaria".
Storico versioni
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