Art. 2
2 / 2In vigore dal 11 apr 2012
1. Le disposizioni di cui all' non si applicano alla gomma base legalmente prodotta e/o commercializzata in un altro Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quella legalmente prodotta nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 febbraio 2012
Il Ministro: Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute, e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 388
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2012-02-17;31#art-2