Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 apr 2012
1. Le disposizioni di cui all' non si applicano alla gomma base legalmente prodotta e/o commercializzata in un altro Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quella legalmente prodotta nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 febbraio 2012 Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute, e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 388
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2012-02-17;31#art-2