Art. 4
4 / 12Uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea
In vigore dal 22 mag 2012
Uffici all'estero aventi sede
negli Stati dell'Unione Europea
1. Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea si applica la normativa locale, purchè attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi al comma 1 del presente articolo.
3. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall' del presente regolamento.
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