Art. 4 · Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione

Art. 4

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Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione

In vigore dal 4 apr 2012
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti. 2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all', comma 2, lettera a), è necessario: a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale; b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali è necessario - fermi restando, rispettivamente, i requisiti di cui all', commi 3 lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) - il conseguimento, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso , commi 3 lett. c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
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