Art. 3
3 / 7Modalità per l'accesso diretto
In vigore dal 7 apr 2012
1. L'accesso diretto alla Banca dati è effettuato mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d'identità elettronica (CIE) nonché della Carta Regionale dei Servizi (CRS) ove compatibile con le regole tecniche previste dalla normativa vigente per CNS e CIE. Nelle more della diffusione dei certificati digitali è consentito l'accesso anche mediante userid e password rilasciate dalla Banca d'Italia.
2. Ciascun soggetto di cui all', comma 1, lettere a) e c), dispone di due utenze e, tramite il proprio rappresentante legale, comunica alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intende servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password. Ulteriori utenze possono essere richieste seguendo le indicazioni di cui al comma 3. Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome sono presentate dal responsabile finanziario.
3. I soggetti di cui all', comma 1, lett. b), chiedono di accedere ai dati SIOPE al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicando, tramite il proprio rappresentante legale, il nominativo, il codice fiscale, la sede di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intendono servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password.
4. Con le stesse modalità previste per la richiesta di utenza è obbligatorio comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro del personale autorizzato all'accesso alla banca dati.
Storico versioni
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