Art. 2
2 / 7Accesso diretto al SIOPE
In vigore dal 7 apr 2012
1. Accedono direttamente a tutte le informazioni presenti nella banca dati:
a) le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo della propria gestione, anche attraverso il confronto con la situazione contabile di altri enti, nonché la programmazione degli interventi sul territorio;
b) gli organi costituzionali, le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni di controllo e vigilanza in materia di finanza pubblica, l'ISTAT e le Associazioni degli enti che partecipano alla rilevazione al fine di consentire lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;
c) i cassieri e i tesorieri, limitatamente ai dati degli enti per i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati, al fine di consentire la verifica delle informazioni inviate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-02-03;26#art-2