Art. 1 · Gestione del SIOPE

Art. 1

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Gestione del SIOPE

In vigore dal 7 apr 2012
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica" e in particolare gli , che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati SIOPE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'articolo 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati; Considerata, a fronte delle numerose richieste di accesso ai contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici che privati, la necessità di definire le modalità di consultazione e cessione dei dati SIOPE, al fine di consentire alle singole amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli di altre Amministrazioni, di favorire l'individuazione delle procedure più congrue ed efficaci ad attuare forme di autocontrollo gestionale; Ritenuto opportuno rendere disponibile a tutte le Amministrazioni pubbliche una base informativa di finanza pubblica comune e condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale e per la predisposizione delle manovre di bilancio; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 aprile 2009; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009; Udito il parere n. 3643/2011 reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi,nell'adunanza del 30 agosto 2011; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 112286 del 9 novembre 2011; Adotta il seguente regolamento: Gestione del SIOPE 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è il titolare dei dati conservati nel SIOPE. 2. La Banca d'Italia è responsabile della gestione e sviluppo della banca dati, del trattamento dei dati conservati nel SIOPE e provvede all'attività necessaria a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.
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