Art. 5
5 / 9In vigore dal 27 mar 2012
1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all', comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all', comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l', comma 1.
2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l', comma 1.
3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell', comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonché un compenso determinato ai sensi dell', comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l', comma 1.
4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all', comma 2.
5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall', comma 1.
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