Art. 3
3 / 9In vigore dal 27 mar 2012
1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli , un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-01-25;30#art-3