Art. 6 · Servizi di interscambio e di cooperazione

Art. 6

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Servizi di interscambio e di cooperazione

In vigore dal 14 apr 2012
1. I servizi di interscambio e di cooperazione dell'INA hanno l'obiettivo di garantire una efficace realizzazione delle finalità di cui all'. La sicurezza, e l'integrità delle informazioni scambiate tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all' comma 1 sono assicurate attraverso il Backbone di sicurezza del CNSD, che certifica lo scambio e la certezza dei punti di origine e di destinazione delle comunicazioni, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico di cui al successivo . 2. I servizi di interscambio e cooperazione dell'INA riguardano: a) i dati anagrafici trasmessi dall'INA in risposta alle richieste inoltrate, tramite l'INA, da parte dei soggetti di cui all', comma 1; b) le variazioni anagrafiche trasmesse dai comuni all'INA e da quest'ultimo inviate ai soggetti di cui all', comma 1; c) i dati contenuti nell'INA e quelli concernenti le variazioni anagrafiche per le rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, notificati dai comuni all'ISTAT, secondo le modalità stabilite d'intesa con l'ISTAT. 3. Le informazioni anagrafiche inviate dai comuni all'INA, tramite l'infrastruttura Backbone di sicurezza del CNSD, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche di tipo tradizionale, con i soggetti di cui al precedente , comma 1, fatte salve le esigenze di completezza e qualità delle informazioni statistiche derivanti dalle normative internazionali, europee e nazionali. 4. Il collegamento e lo scambio dei dati avviene, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni, come regolate dalla normativa vigente e dalle Convenzioni di cui all', comma 2 del presente decreto.
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