Art. 4 · Costituzione e aggiornamento

Art. 4

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Costituzione e aggiornamento

In vigore dal 14 apr 2012
1. L'INA è costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate. 2. A tal fine, i comuni inviano all'INA i dati di cui all', attraverso i servizi telematici e di sicurezza del CNSD, entro 24 ore dalla registrazione del dato in APR, secondo le istruzioni tecniche adottate dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici. 3. L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile del corretto e tempestivo invio delle informazioni anagrafiche all'INA. 4. L'interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali contenuti nell'INA e gli altri diritti di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tramite il comune di residenza, che riscontra la richiesta. 5. Qualora i dati inviati all'INA siano errati o non aggiornati competente ad effettuarne la rettificazione o l'aggiornamento è il comune di residenza del soggetto a cui i dati si riferiscono. 6. Qualora l'errore non sia imputabile al comune di residenza, quest'ultimo ne informa la Direzione Centrale per i Servizi Demografici per i conseguenti adempimenti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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