Art. 2
2 / 9Finalità
In vigore dal 14 apr 2012
1. L'INA è il sistema incardinato nell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza del CNSD, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che garantisce la disponibilità, in tempo reale, tramite i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all', dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico delle persone iscritte in APR e in AIRE, anche per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile.
2. L'INA fornisce i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all', anche per assicurare l'allineamento e la coerenza degli archivi degli enti collegati all'INA con le anagrafi comunali.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, è utilizzato anche il codice fiscale, che garantisce l'univocità delle informazioni di cui al successivo del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2012-01-19;32#art-2