Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 14 apr 2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che prevede l'emanazione di disposizioni di armonizzazione del regolamento di gestione dell'INA, emanato con decreto del Ministro dell'interno 13 ottobre 2005, n. 240; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», ed in particolare l', comma 5, come modificato dall'articolo 1-novies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni in legge 31 maggio 2005, n. 88, e l', comma 6, come modificato dall'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in particolare, l' che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto; Visto l', comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante «Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico»; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 novembre 2007 recante «Regole tecniche della carta di identità elettronica»; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre 2000, recante «Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell', comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2000, recante «Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici; Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, comma 1, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento dell'informatizzazione e l'aggiornamento dell'AIRE, prevede l'utilizzo dell'infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 2005, recante «Regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE, in attuazione del comma 2 dell'-viciester della legge 31 marzo 2005, n. 43»; Visto l'articolo 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166, recante il «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»; Visto il Regolamento (CE) 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni; Visto il Regolamento (CE) 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee; Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con parere n. SP/559.2011 del 20 maggio 2011; Sentito il DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione - che si è espresso con parere del 24 maggio 2011; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con parere n. 250 del 24 giugno 2011; Vista la nota del 20 luglio 2011 con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha espresso il proprio concerto sullo schema di decreto; Udito il parere n. 3703/2011 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza 27 settembre 2011; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni: ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica; CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici; INA: Indice Nazionale delle Anagrafi; Backbone CNSD: Infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi; APR: Anagrafe della popolazione residente; AIRE: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
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