Art. 15 · Piano di sviluppo degli impianti

Art. 15

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Piano di sviluppo degli impianti

In vigore dal 29 lug 2015
1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all', comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto. 2. Il piano è costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche. 3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti: a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione; b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di: i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non è possibile, qualitative; ii. miglioramento della continuità di servizio in caso di disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete; iii. quantità di rete complessivamente offerti per estensione e potenziamento, purchè giustificata da analisi di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei comuni montani. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio; c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti in termini di: i. attendibilità delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione; ii. quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purchè giustificata da analisi di costi benefici. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio. d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilità dell'offerta in impianti di distribuzione già gestiti dal distributore, in particolare sarà valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti: i. impianti telecontrollati; ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o equivalenti; iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica; iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto dall'Autorità nella regolazione della qualità del servizio; v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorità. 4. Il punteggio massimo attribuibile è di 45 punti. Negli ambiti in cui la metanizzazione è in via di sviluppo, il punteggio maggiore è attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione già maturo alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti. 5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificità degli ambiti, la stazione appaltante può modificare i punteggi, giustificando la modifica nella nota di cui all', comma 1. 6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono cambiare con il tempo per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige un obbligo di realizzazione. 7. Il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli impianti, con le previsioni sia delle penalità economiche sia delle ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo ritardo. Le penalità, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara. 8. L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilità economica degli investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e 14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali, è corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro: a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare è richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarrà, nonché l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento di cui disporrà per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalità di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualità offerti, di cui all'; c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore; d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all', comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; e. la composizione e la giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori; f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento; g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.

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Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-11-12;226#art-15