Art. 11
11 / 19Commissione di gara
In vigore dal 11 feb 2012
1. La commissione di gara è composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi pubblici locali.
2. I commissari, incluso il presidente, sono nominati dalla stazione appaltante.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.
4. I commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare i requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8, nei cinque anni precedenti la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti degli Enti locali appartenenti all'ambito di gara nè della relativa Provincia o Regione; inoltre, in tale periodo, non devono aver avuto alcun rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad eccezione di eventuali partecipazioni a commissioni di gara.
5. I commissari sono scelti tra professionisti iscritti da almeno dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci anni di esperienza nel settore gas presso imprese e/o istituzioni o professori universitari di ruolo.
6. I commissari non devono essere in potenziale conflitto di interesse, e in particolare, oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 4, non devono aver svolto nel biennio precedente nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente allo specifico contratto di affidamento.
7. Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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