Art. 2
2 / 10Validità temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata
In vigore dal 21 apr 2012
1. La ricevuta di cui all', comma 4, è rilasciata:
a) con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;
b) con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all', comma 4, è rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneità dei quali è previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all', comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.
3. Il rilascio della ricevuta di cui all', comma 4 - che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all' - è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
4. Nel caso in cui, durante l'attività di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 è revocato ed è inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di cui all', comma 1.
Storico versioni
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