Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 gen 2012
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 10 novembre 2011 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 393
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2011-11-10;219#art-2