Art. 9 · Norme finali

Art. 9

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Norme finali

In vigore dal 14 ott 2011
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibile, la normativa vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 agosto 2011 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 43
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