Art. 8
8 / 13Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge
In vigore dal 8 ott 2011
Consulta provinciale di cui al comma 6
dell' della legge
1. Lo statuto della camera di commercio istituisce la consulta di cui al comma 6 dell' della legge definendone compiti e funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.
2. Fanno parte della consulta di cui al comma 1 i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio.
3. La consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della camera di commercio che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della consulta stessa da effettuarsi a maggioranza dei presenti. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal Presidente della camera di commercio.
4. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio della camera di commercio, di cui al comma 6 dell' della legge, il diritto di voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali.
5. Le riunioni della consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
6. Il Presidente della consulta comunica, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all', comma 1, lettera e), al Presidente della giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla consulta. In assenza di designazione, il Presidente della giunta regionale applica l', comma 6, secondo periodo, della legge.
Storico versioni
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