Art. 2 · Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali

Art. 2

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Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali

In vigore dal 8 ott 2011
Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali 1. Il Presidente della camera di commercio, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio camerale, dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della giunta regionale. 2. Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell' della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all' della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati: a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse; b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione; c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti; d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL. 3. Le organizzazioni di cui al comma 2 presentano, a norma dell' della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente regolamento. 4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell', comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'. 5. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua. 6. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al comma 2 e le designazioni di cui all', comma 1, sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.
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