Art. 3
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In vigore dal 8 ott 2011
1. I dati relativi al numero delle imprese di ciascuna circoscrizione territoriale, per i settori individuati ai commi 1, 2 e 3 dell', sono elaborati dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 8 della legge.
2. Il dato relativo all'indice di occupazione è determinato sulla base del numero degli addetti fornito dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Il dato relativo al valore aggiunto provinciale è determinato sulla base delle stime effettuate dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne.
4. Il dato del diritto annuale riscosso è determinato, da ciascuna camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. I dati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono elaborati con l'assistenza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero, il quale, previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, sentiti in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l' Istituto nazionale di statistica e l'Unioncamere, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, sul proprio sito internet istituzionale.
Storico versioni
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