Art. 5
5 / 7Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
In vigore dal 26 ago 2011
Modifiche all'articolo 16 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all', comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all', comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: «14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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