Art. 7
7 / 8Gestione del Fondo secondo criteri commerciali
In vigore dal 10 dic 2011
1. Il gestore del Fondo applicherà le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione delle risorse e provvederà alla costituzione di un Comitato Consultivo degli investitori, al fine di garantire anche la presenza di investitori privati nel processo decisionale.
2. Nelle operazioni finanziarie indirette, la gestione delle risorse sarà assicurata anche attraverso un accordo tra il gestore e i fondi privati di cui all', comma 1, finalizzato a stabilire gli obiettivi, il calendario proposto per gli investimenti nonché la remunerazione del gestore in base ai risultati economici dei fondi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2011-03-11;206#art-7