Art. 2
2 / 8Finalità
In vigore dal 10 dic 2011
1. Il «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di cui all', comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, n. 182, di seguito denominato Fondo, è gestito in conformità agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nei settori indicati nel successivo del presente decreto, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative.
4. Il Fondo non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla Commissione europea (Comunicazione 2004/C 244/02).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2011-03-11;206#art-2