Art. 22 · Servizi di consultazione
Capo IV

Art. 22

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Servizi di consultazione

In vigore dal 18 mag 2011
1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un punto di accesso o tramite il portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'.
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