Art. 2 · Definizioni
Capo I

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 14 gen 2024
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; b) portale dei servizi telematici: piattaforma informatica che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato; c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e-bis): servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); f) identificazione informatica: processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); g) firma digitale: firma elettronica qualificata..., di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente; h-bis) applicativo informatico: insieme di programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni; i) codice dell'amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni; m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP; 2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice, nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato; 4) soggetti abilitati esterni pubblici: l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive; n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m); o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato: attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso; p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico: attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso; q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell', dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali; r) spam: messaggi indesiderati; s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam; t) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico; u) pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all', comma 2, del CAD; v) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme agli standard stabiliti da pagoPA, che costituisce elemento identificativo delle operazioni che transitano su pagoPA. z) LETTERA SOPPRESSA DAL DECREO 29 DICEMBRE 2023, N. 217; aa)LETTERA SOPPRESSA DAL DECREO 29 DICEMBRE 2023, N. 217;

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-2