Capo III
Art. 16
17 / 39Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario
In vigore dal 14 gen 2024
1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsti dalle legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
2. La comunicazione o la notificazione per via telematica tra soggetti abilitati interni avviene in interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'.
3. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', che conserva nel fascicolo informatico.
4. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.
5. La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili di cui all' del Regolamento (UE) 2016/679 è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell' e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all', con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.
6. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-16