Art. 9
9 / 14Corsi di formazione periodica di istruttore
In vigore dal 6 apr 2024
1. L'istruttore abilitato ai sensi dell' ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all', comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione.
L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.
2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica nè può farne più parte, prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento, con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.
3-bis. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attività regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, è disciplinata in conformità all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis è subordinata all'osservanza predette linee guida.
4. I soggetti erogatori di cui all', comma 2, non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all', comma 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-9