Art. 1
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In vigore dal 26 mar 2011
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;
Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;
Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;
Adottano
il seguente regolamento:
Finalità
1. In attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-24;19#art-1