Art. 13
13 / 14Scadenza
In vigore dal 14 apr 2011
1. Il Fondo, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall', commi 7, 8, 9 e 10. Il Fondo potrà essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.
Storico versioni
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