Art. 10
10 / 14Prestazioni: criteri e misure
In vigore dal 14 apr 2011
1. Nei casi di cui all', comma 1, lettera a), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all', comma 1, lettera b), superiori a 37 ore annue pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un «massimale» pari ad un importo di euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un «massimale» pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all', comma 1, lettera b), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110 del CCNL.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all', comma 2, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.
11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all', comma 1, lettera b), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all', comma 2), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
16. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
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