Art. 5 · Comitato amministratore del Fondo

Art. 5

5 / 8

Comitato amministratore del Fondo

In vigore dal 13 apr 2011
1. Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate. 2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall'incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e può essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso. In caso di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto avrà termine alla scadenza del predetto triennio. 3. Il presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. 4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL. 5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi nè rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2011-01-12;30#art-5