Art. 2 · Individuazione della Autorità competente

Art. 2

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Individuazione della Autorità competente

In vigore dal 17 feb 2011
1. L'Autorità competente per l'attuazione dell' - paragrafi 3 e 5 - relativo alla concessione e sospensione delle immunità riconosciute ai militari e al personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE, nell'ambito della preparazione ed esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea, è il Ministero da cui dipende il citato personale o il Ministero che, comunque, ne ha disposto l'impiego.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-11-22;253#art-2