Art. 10 · D i v i e t i

Art. 10

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D i v i e t i

In vigore dal 10 nov 2010
1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 14 settembre 2010 Il Ministro ad interim: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive Registro n. 4, foglio n. 182
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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-09-14;173#art-10