Art. 29 · Custodia e conservazione di beni e di aziende
Capo III

Art. 29

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Custodia e conservazione di beni e di aziende

In vigore dal 30 ott 2010
1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al professionista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, i seguenti onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, sull'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. 2. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti. 3. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%. 4. Onorario annuo minimo € 154,94.
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