Art. 3 · Omologazione dei sistemi

Art. 3

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Omologazione dei sistemi

In vigore dal 24 set 2010
1. La domanda di omologazione di un sistema è presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, così come indicato all', lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2008, n. 162, S.O., secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n. 160, S.O. La domanda è corredata da una scheda informativa compilata in conformità al modello riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I sistemi sono omologati solo ed esclusivamente per essere installati su veicoli equipaggiati dall'origine con freni a disco. Nel caso di veicoli con elementi frenanti diversi su assi distinti, i sistemi possono essere omologati solo ed esclusivamente per essere installati sull'asse del veicolo equipaggiato dall'origine con freni a disco. 3. Ogni sistema è omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad uno o più tipi di veicoli. La verifica dell'idoneità del sistema, ai fini della sua omologazione, è effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, è assegnato un numero di omologazione ovvero di estensione di omologazione, in conformità a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. 5. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformità al modello riportato all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
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