Art. 3 · Ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap

Art. 3

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Ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap

In vigore dal 21 ott 2010
Ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap 1. Ai sensi dell', comma 4-decies del decreto-legge, gli uffici scolastici, di cui all', comma 2, lettere c) e d), in presenza di motivate ragioni richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti sono svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell' della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni. 2. Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate al comma 1, possono richiedere accertamenti con metodo a campione. A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri è effettuata, di regola, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazione di immissione in ruolo. In sede di prima applicazione, i criteri di individuazione sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. I predetti criteri sono pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici è effettuata dall'azienda sanitaria competente per l'area territoriale nella quale hanno sede l'autorità scolastica o l'ufficio scolastico regionale richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare di cui all', comma 2, lettera a), l'ufficio scolastico dispone l'ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un'azienda sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo. Qualora il familiare risieda nell'area territoriale dell'azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l'accertamento è effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell'ambito della stessa regione. 4. In applicazione di quanto disposto all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidità e di handicap di cui al comma 1 è trasmessa contestualmente alla direzione provinciale dell'INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie individuate sulla base di criteri di cui al comma 3, al richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici. 5. Gli accertamenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono avvenire in violazione di quanto disposto dall'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e dal decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero della salute, del 2 agosto 2007, relativo all'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
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