Art. 6 · Valutazione della prova attitudinale

Art. 6

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Valutazione della prova attitudinale

In vigore dal 27 feb 2011
1. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente. 2. Il giudizio della Commissione è adeguatamente motivato. 3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. 4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato è ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell'interessato, nella prima sessione utile. 5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale.
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